martedì 5 novembre 2024

Art. 213. CAPO V: PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE E RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI. Art. 213: campo di applicazione.

 1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

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