venerdì 5 giugno 2026

👉DVR: richiedi verifica gratuita a Bergamo

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 Tipologia azienda

  • Bar
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  • Negozio
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  • Impresa edile
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  • Studio professionale
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  • Nuovo DVR
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  • Consulenza sicurezza 

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Dott. Paolo Lo Conti

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DVR obbligatorio: guida aggiornata 2026 per aziende (Bergamo)

 

Cos’è il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il DVR è il documento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008 che ogni azienda con almeno un lavoratore deve redigere.
Serve a identificare tutti i rischi presenti in azienda, valutarne la gravità e stabilire le misure di prevenzione e protezione.

Non è un documento “formale”, ma lo strumento principale del sistema di sicurezza aziendale.


Quando il DVR è obbligatorio

Il DVR è obbligatorio per:

  • tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente
  • soci lavoratori
  • collaboratori con contratto equiparato
  • tirocinanti

Non è obbligatorio solo per il lavoratore autonomo puro senza dipendenti.


Cosa deve contenere un DVR valido nel 2026

Un DVR conforme alla normativa deve includere almeno:

  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi aziendali
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione
  • programma di miglioramento nel tempo
  • individuazione delle mansioni a rischio
  • valutazione dello stress lavoro-correlato
  • rischi specifici (chimico, rumore, videoterminali, movimentazione carichi, ecc.)
  • procedure operative e organizzative
  • data certa del documento
  • firme del datore di lavoro, RSPP, medico competente (se presente) e RLS

Quando va aggiornato il DVR

Il DVR non ha una scadenza fissa, ma va aggiornato ogni volta che:

  • cambia il processo produttivo
  • vengono introdotte nuove attrezzature o sostanze
  • cambia l’organizzazione del lavoro
  • avviene un infortunio significativo
  • cambia la normativa di riferimento

Errori più comuni nelle aziende

Molte aziende commettono errori che rendono il DVR non valido:

  • DVR generico non personalizzato
  • documenti scaricati da internet
  • mancato aggiornamento
  • assenza di valutazione reale dei rischi
  • mancanza di coerenza con l’attività svolta

Un DVR non aggiornato o generico può essere considerato equivalente a DVR assente in caso di controllo.


Sanzioni per mancato DVR

La mancata redazione del DVR comporta:

  • sanzioni penali per il datore di lavoro
  • arresto o ammenda
  • sospensione dell’attività in caso di gravi violazioni
  • responsabilità in caso di infortuni sul lavoro

DVR a Bergamo: perché è importante farlo bene

Per le aziende di Bergamo e provincia, il DVR è anche uno strumento strategico:

  • riduce il rischio di infortuni
  • migliora la gestione aziendale
  • evita sanzioni durante controlli ATS
  • aumenta la sicurezza dei lavoratori

Conclusione

Il DVR non è un semplice obbligo burocratico, ma il documento centrale della sicurezza sul lavoro.
Nel 2026 è sempre più importante che sia aggiornato, specifico e coerente con la realtà aziendale.


sabato 11 aprile 2026

11 aprile. Si spezza il braccio della gru, morti due operai che lavoravano in nero. Erano su un cestello al decimo piano di un palazzo a Palermo; due indagati per omicidio colposo


Erano sul cestello della gru per lavori nel sotto balcone al decimo piano di un edificio in via Marturano, a Palermo, quando il secondo braccio del mezzo si è spezzato: gli operai Daniluc Tiberi Un Mihai, romeno di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, tunisino di 41 anni, sono precipitati facendo un volo di decine di metri e sono morti sul colpo.

Il cestello e il braccio della gru hanno sfondando la tettoia del rivenditore di gomme Gammicchia, che si trova proprio ai piedi del palazzo.

E dalle prime indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro, emerge che i due operai lavoravano in nero senza contratto, come riferito anche dai familiari, e non risulterebbero iscritti né alla Cassa edile né alla Edilcassa. Nel crollo è rimasto ferito un dipendente della ditta di pneumatici, Emanuele Parise di 35 anni, ricoverato nell'ospedale Villa Sofia per la frattura del setto nasale. La Procura di Palermo ha aperto una inchiesta per omicidio colposo, indagati il titolare della ditta Edil Tech per la quale lavoravano i due operai e il proprietario dell'appartamento interessato dai lavori. Si tratta di un atto dovuto che consentirà ai due di partecipare con propri consulenti all'esame autoptico sui corpi fissato, per lunedì, all'istituto di medicina legale del Policlinico. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, lo stato di manutenzione della gru e se le vittime indossassero i dispositivi di protezione individuali e se fossero abilitati per i lavori in quota, come previsto dalle norme sulla sicurezza.

La Edil Tech costruzioni aveva noleggiato la gru dall'azienda Agliuzza sollevamenti. Oltre ai familiari delle due vittime, saranno sentiti probabilmente anche l'operaio alla guida della gru, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, i titolari della ditta edile e quella di noleggio del mezzo. "Ho sentito un boato, come se fosse crollato un palazzo - racconta una donna che abita in zona - Stavo lavorando, mi sono affacciata e ho visto la gru, il cestello sulla pensilina e i due poveri operai a terra nello scivolo: Ho provato tanto dolore. E' stato un rumore fragoroso come se fosse scoppiata una bomba". E riferisce che "gli operai lavoravano nell'edificio da quindici giorni: passo giornalmente di qua e ogni volta che li vedevo in alto sopra il cestello tremavo".

"Gli operai si trovavano nel cestello per eseguire lavori sulla facciata e i balconi quando sono caduti giù finendo sulla tettoia del gommista. Lì c'erano tre dipendenti che si sono salvati grazie ai copertoni che hanno bloccato la caduta del cestello. Il bilancio poteva essere più grave", dice un altro residente della zona. Cordoglio alle famiglie dei due operai da Cgil, Cisl e Uil che sollecitano più controlli sulle condizioni di lavoro, l'uso dei dispositivi di sicurezza, sulle tutele contrattuali e sulla formazione. Dolore per le vittime e vicinanza ai familiari dal governatore della Sicilia Renato Schifani e dal presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno. Per il sindaco Roberto Lagalla "non è accettabile che si continui a morire mentre si lavora". L'unione sindacale di base (Usb) ha indetto uno sciopero generale di 24 ore a Palermo e provincia per lunedì 13 aprile, con un sit-in davanti alla sede della prefettura.

lunedì 2 marzo 2026

2 marzo 2026: Ilva di Taranto, muore operaio di 36 anni. Proclamate 24 ore di sciopero


Stava pulendo un nastro trasportatore dell'area Agglomerato quando la griglia metallica sulla quale si trovava ha ceduto e lo ha fatto precipitare nel vuoto per oltre 10 metri.


E' morto così Loris Costantino, 36 anni, operaio della ditta di pulizie Gea Power dell'appalto ex Ilva. L'uomo, sposato e padre di due bambini, nella caduta ha riportato gravi lesioni al torace e alle braccia: è stato subito portato in infermeria, poi trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è morto subito dopo il ricovero.


Il 12 gennaio scorso, in un incidente simile, era morto un altro operaio, il 47enne Claudio Salamida. Mentre stava controllando alcune valvole del convertitore 3 dell'acciaieria 2, il pavimento grigliato sul quale si trovava si sbriciolò e lo fece cadere dal quinto al quarto piano. Salamida era sposato e aveva un figlio. Anche sull'incidente di oggi la Procura di Taranto ha aperto un'indagine per omicidio colposo e ha sequestrato l'area dismessa nella quale è morto il 36enne.

lunedì 16 febbraio 2026

16 febbraio 2026: muratore bergamasco precipita dall'alto e muore.

 

Incidente sul lavoro in centro a Cremona: muratore bergamasco precipita da dieci metri e muore

LA TRAGEDIA. E’ successo lunedì 16 febbraio in un cantiere in centro a Cremona: un operaio di 55 anni è morto. Lavorava per una ditta bergamasca e lui stesso risiedeva sul nostro territorio. La Cgil: nel 2025, nella sola Bergamasca, i morti sul lavoro sono stati 22, quattro in più rispetto al 2024.


mercoledì 11 febbraio 2026

7 febbraio 2026: Stefano Vuolo muore a 55 anni sul lavoro

E' morto schiacciato da uno scaffale. I carabinieri indagano sull’incidente in una ditta di Pennabilli. La vittima residente in città era padre di tre figlie.

Pennabilli (Rimini), 7 febbraio 2026 – La giornata lavorativa era iniziata da poco quando, ieri mattina, intorno alle 7.30, si è verificato il grave incidente costato la vita a Stefano Vuolo, 55 anni, residente a Pennabilli. L’uomo stava lavorando all’interno della Welding Professional, azienda specializzata nella lavorazione dei metalli con sede in via della Pieve, quando è stato travolto da una pesante scaffalatura di metallo. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Disperato l’intervento dei colleghi ma per lui non c’è stato nulla da fare

Nonostante il disperato intervento dei colleghi e dei mezzi di soccorso, il cuore di Stefano ha smesso di battere. Ora sono in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente mortale. Stando a quanto emerso, pare che Vuolo stesse operando con un carrello elevatore all’interno del capannone quando, per cause che restano ancora da chiarire, una struttura di ferro si sarebbe improvvisamente ribaltata, cadendogli addosso.

Il peso della struttura si è rivelato fatale. I colleghi presenti in azienda hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e hanno dato l’allarme. Alcuni di loro hanno tentato di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza dell’area, e il personale sanitario del 118.

I sanitari hanno provato a lunghe le manovre di rianimazione

All’arrivo dei soccorsi, le condizioni dell’operaio sono apparse subito estremamente critiche. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le lesioni riportate erano troppo gravi. Dopo diversi minuti di tentativi, il medico ha dovuto constatare il decesso. Nel frattempo, all’interno dell’azienda sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pennabilli e gli esperti della Medicina del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti di rito. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, verificare la stabilità della lastra e accertare se le operazioni in corso al momento dei fatti fossero svolte nel rispetto delle procedure di sicurezza previste. L’area interessata dall’incidente è stata sottoposta a rilievi tecnici e fotografici, ma l’azienda non è stata posta sotto sequestro.

    Una foto di Stefano Vuolo, 55 anni


Il cordoglio del sindaco: “La nostra vicinanza alla famiglia”

Vuolo viveva a Pennabilli ed era conosciuto in paese. Lascia tre figlie. Il sindaco Mauro Giannini ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e della cittadinanza: «A nome del Comune e di tutta la comunità di Pennabilli esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Stefano in questo momento di profondo dolore». Le indagini proseguono. I carabinieri, insieme agli ispettori della Medicina del lavoro, stanno raccogliendo testimonianze e documentazione tecnica per chiarire le cause del cedimento della struttura metallica e stabilire se vi siano eventuali responsabilità. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile definire con esattezza quanto accaduto all’interno dello stabilimento nella prima mattinata di ieri.

«Siamo di fronte all’ennesima morte sul lavoro in un paese che continua a tollerare condizioni di sicurezza insufficienti. Non è il destino, non è sfortuna: è un sistema che troppo spesso fallisce su prevenzione, controlli e tutela dei lavoratori. Chiediamo che venga fatta piena luce sulle responsabilità e sulle condizioni di sicurezza» dicono il senatore del M5s, Marco Croatti, e il coordinatore del gruppo di Rimini, Gabriele Lanzi.

sabato 7 febbraio 2026

7 febbraio 2026: Bologna, uomo di 53 anni muore cadendo da un tetto.


Chi è il 53enne morto cadendo dal tetto del centro islamico.

Secondo le ricostruzioni, era salito sull’edificio per controllare lo stato dei lavori, quando il lucernario in plexiglas ha ceduto.

Precipita dal tetto del capannone: Abdelhak Zanbourachi muore a Castello di Serravalle

Si chiamava Abdelhak Zanboura e aveva 53 anni. È morto a Castello di Serravalle, nel Comune di Valsamoggia, il pomeriggio del 7 febbraio. 

Secondo le ricostruzioni, era salito sul tetto di un capannone in via del Lavoro, in uso a un’associazione cultuale islamica, destinato a diventare nuova moschea, per controllare lo stato dei lavori, quando il lucernario in plexiglas ha ceduto. 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casalecchio e gli operatori della Medicina del lavoro dell'Ausl di Bologna, oltre ai sanitari del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. 

Abdelhak Zanboura, residente nella zona, era impiegato come saldatore in un'azienda. Lascia la moglie e due figli piccoli. Ora saranno le forze dell'ordine e gli ispettori del lavoro stabilire l'esatta dinamica del decesso.

lunedì 2 febbraio 2026

Crans Montana: purtroppo le vittime salgono a 41

 

Morto un 18enne svizzero ricoverato a Zurigo

Sale il tragico bilancio
Una tragedia che ha fatto registrare l'ennesima vittima: un diciottenne svizzero che era ricoverato, in condizioni disperate, nell'ospedale di Zurigo. La conferma del decesso è arrivata con una nota del Canton Vallese, Beatrice Pilloud in cui si spiega che la morte del ragazzo risale a sabato. Sul fronte delle indagini le prossime saranno cruciali: si attende una decisa accelerazione nella collaborazione giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia. Entro la prima metà di febbraio dovrebbe avvenire l'incontro tra i magistrati elvetici e quelli della Procura di Roma che sulla vicenda ha aperto un fascicolo in cui si procede anche per il reato di disastro colposo.

Nei giorni scorsi la Procura vallesana ha dato il sostanziale via libera all'assistenza giudiziaria dando seguito alla rogatoria che i pm di piazzale Clodio avevano trasmesso intorno al 10 gennaio. Nell'atto gli inquirenti romani chiedono di potere avere tutta l'attività istruttoria svolta dagli omologhi elvetici. Non solo i verbali degli interrogatori degli indagati e dei testimoni ma anche la documentazione sulle autorizzazioni ricevute dal comune e tutti gli atti relativi al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza. Al momento il procedimento italiano è contro ignoti ma con la trasmissione dei primi documenti si procederà, in primo luogo, all'iscrizione nel registro degli indagati di Moretti e della moglie Jessica. I due torneranno l'11 e il 12 febbraio - per la terza volta - davanti alla procuratrice aggiunta del Vallese Christine Seppey e alle decine di avvocati delle famiglie delle vittime per un nuovo interrogatorio. Un atto istruttorio, visto il numero delle parti presente, che si terrà in un'aula da 170 posti nel campus universitario di Sion.

Per quanto riguarda l'invio di un team investigativo - di cui faranno parte agenti della Squadra Mobile e dei Vigili del Fuoco - al momento i pm di Roma non hanno ricevuto comunicazioni. Lo step successivo è rappresentato dalla creazione di una squadra investigativa comune a cui prenderanno parte anche gli altri Paesi coinvolti nella strage. Solo allora potrà iniziare l'indagine congiunta, a cui prenderanno parte anche i pm, per la raccolta delle prove. Agli atti delle indagini potrebbero finire parte delle 171 telefonate arrivare al centralino del soccorso sanitario svizzero negli istanti successivi allo scoppio dell'incendio. La prima è arrivata qualche secondo prima delle 1:30: "Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation", si sente nell'audio reso noto nei giorni scorsi dalla televisione francese BfmTv. In quel momento, le dimensioni del disastro non erano ancora chiare e sembrava trattarsi di una semplice richiesta di intervento dei vigili del fuoco. Poi è un crescendo di drammaticità: "Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti", chiede aiuto un'altra persona disperata. "Bisogna mandare i soccorsi subito, ci sono troppi feriti!", grida. Le chiamate hanno continuato ad arrivare fino alle 3 del mattino.

sabato 31 gennaio 2026

Analisi dei dati: al termine di gennaio 2026 già 58 decessi.

In Italia, il fenomeno delle morti sul lavoro continua a essere un'emergenza nazionale. Secondo le ultime proiezioni, il 2025 si è concluso con un bilancio drammatico di circa 1.450 vittime complessive. 

Statistiche recenti (2025-2026)

Inizio 2026: Il nuovo anno è iniziato con una media preoccupante. Solo a gennaio 2026 si sono già registrati 58 decessi (49 sul lavoro e 9 in itinere).

Settori e Regioni: La Lombardia rimane la regione con il più alto numero di vittime in occasione di lavoro. Le attività più colpite sono il settore manifatturiero, il commercio e l'agricoltura. 

Diritti e Procedure in caso di decesso

In caso di incidente mortale, si attivano immediatamente specifiche tutele per i familiari superstiti:

Risarcimento INAIL: L'istituto eroga una rendita ai superstiti (coniuge e figli) o un contributo una tantum.

Indennità contrattuali: Gli eredi hanno diritto al pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e dell'indennità sostitutiva del preavviso, come previsto dall'art. 2122 del Codice Civile.

Responsabilità penale: Le procure aprono regolarmente indagini per omicidio colposo o violazione delle norme sulla sicurezza, come avvenuto nei recenti casi di Brusasco e Este.

venerdì 23 gennaio 2026

23 gennaio: OPERAI-CIDIO. Tre operai morti in Italia nella giornata di oggi, i sindacati parlano di emergenza nazionale.

 

Morti sul lavoro, tre in un solo giorno: gli incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquiliano

Tre operai sono morti in tre distinti incidenti sul lavoro a Palermo, Livorno e in provincia dell'Aquila. Le dinamiche sono diverse ma accomunate da gravi carenze di sicurezza, ora al centro delle indagini. Cresce il bilancio delle vittime di gennaio, mentre i sindacati parlano di emergenza nazionale


Palermo, operaio precipita da un'impalcatura

A Palermo, un lavoratore di 40 anni, è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura all'interno del capannone di una ditta in via Emiro Giafar, dove stava effettuando alcune riparazioni. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, per lui non c'era più nulla da fare. I carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asp hanno avviato gli accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e la posizione lavorativa dell'uomo.


Livorno, schiacciato dalla benna della gru del camion

A Livorno, un operaio di 51 anni, trasportatore originario di Ponsacco (Pisa), è rimasto schiacciato dalla benna della gru del proprio camion mentre stava scaricando materiale edile in un piazzale di carico e scarico. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, la benna si sarebbe abbassata mentre l'uomo era impegnato a movimentare dei laterizi sul pianale del mezzo. Sul posto sono intervenuti ispettorato del lavoro, polizia scientifica e il pm Daniele Rosa. L'area e il camion sono stati posti sotto sequestro.



     Nell'immagine sopra un esempio di benna.

Aquila, travolto da un mezzo meccanico in cantiere

In provincia dell'Aquila, infine, è morto nella notte un operaio romeno di 59 anni, residente a Civitavecchia, rimasto gravemente ferito il giorno precedente in un cantiere a Petrella Liri, frazione di Cappadocia. L'uomo stava lavorando alla realizzazione di una nuova centrale idroelettrica quando è stato travolto da un mezzo meccanico. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Avezzano e operato d'urgenza, non è sopravvissuto alle lesioni riportate. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.


mercoledì 21 gennaio 2026

22 gennaio: morto operaio di 25 anni


Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro.

L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno.

Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore.

  Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente. 


mercoledì 7 gennaio 2026

Strage di Crans Montana - notte di capodanno 1 gennaio 2026


Dove: nel locale Le Constellation a Crans-Montana (Svizzera). 
Quando: nella notte del 1° gennaio 2026 durante i festeggiamenti del Capodanno.
Bilancio: 40 vittime, 116 feriti. 


🔥 Cause e dinamica dell’incendio
Le autorità ritengono che il rogo sia stato accidentale:
Il fuoco sarebbe partito da fiamme o scintille di «fountain sparklers» (candele pirotecniche) attaccate a bottiglie di champagne che sono state portate troppo vicino al soffitto. 
Il materiale del soffitto (schiuma fonoassorbente) si è rivelato altamente combustibile, facilitando la rapida propagazione dell’incendio e un fenomeno di flashover, in cui la temperatura sale così rapidamente da far bruciare simultaneamente tutte le superfici. 


⚠️ Criticità e potenziali errori di sicurezza
Gli esperti e le prime indagini indicano diverse possibili lacune nelle misure di sicurezza:
🔹 1. Uso di materiali infiammabili nel locale
Il soffitto e materiali fonoassorbenti usati non erano sufficientemente ignifughi o protetti: materiale altamente combustibile può accelerare drasticamente un incendio. 
🔹 2. Dispositivi pirotecnici in ambiente chiuso
L’impiego di fountain sparklers o «candele pirotecniche» in un locale affollato è pericoloso e generalmente sconsigliato dalle norme di sicurezza dei locali pubblici. 
🔹 3. Vie d’uscita inadeguate o congestionate
Testimonianze e rapporti indicano che l’unica uscita praticabile era una scala angusta, creando un effetto collo di bottiglia durante la fuga dei festeggianti. 
🔹 4. Capienza e controllo delle persone
Non è ancora chiaro se la capienza del locale fosse adeguatamente rispettata o controllata al momento dell’incendio. 
🔹 5. Ispezioni e controlli
È ancora oggetto di verifica se i controlli antincendio obbligatori fossero stati effettuati regolarmente, con alcune fonti che suggeriscono ispezioni poco frequenti o insufficienti, nonostante la grande affluenza del locale. 
🔹 6. Norme di prevenzione incendi
Esperti civili hanno definito la tragedia «evitabile», notando che la combinazione di spazi affollati, materiali combustibili e fiamme libere è esattamente quel tipo di rischio per cui le normative antincendio sono state rafforzate negli anni. 

📌 Inchieste e responsabilità
Le autorità svizzere hanno aperto un’inchiesta per incendio e omicidio colposi, per capire se ci siano stati comportamenti negligenti o violazioni delle norme di sicurezza da parte dei gestori o di altri responsabili.

lunedì 5 gennaio 2026

Omissione di soccorso?



 

Crans-Montana, Jessica Moretti fuggita dall'incendio con l'incasso: la proprietaria è figlia di un pompiere

Jessica Moretti è scappata con l'incasso durante l'incendio, lo mostrerebbero le immagini delle telecamere all'esterno del locale a Crans-Montana

venerdì 12 dicembre 2025

Bergamo, via Tiraboschi, 12 dicembre 2025

Un operaio di 57 anni è morto a Bergamo in centro, in via Tiraboschi, dopo aver avuto un malore su un ponteggio, cadendo all'indietro e battendo violentemente la testa, decedendo poi in ospedale; l'incidente è avvenuto il 12 dicembre 2025. I soccorsi sono intervenuti con un'autoscala per recuperare l'uomo, trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII, dove è deceduto poco dopo, probabilmente per un'emorragia cerebrale. 

Dettagli dell'incidente:

Luogo: Cantiere edile in via Tiraboschi, centro di Bergamo.

Data: 12 dicembre 2025.

Causa: Malore improvviso mentre lavorava sul ponteggio, che ha causato una caduta.

Esito: Morte dell'operaio per le gravi lesioni riportate alla testa, come riportato da Repubblica, Informatore Orobico e RaiNews, L'Eco di Bergamo.

Intervento: Vigili del fuoco (con autoscala) e 118 sul posto, con successiva constatazione del decesso in ospedale

Un’osservazione sulle cause del decesso

È da tanto tempo che si parla di assumere personale ispettivo da inviare nei cantieri edili per il controllo delle condizioni di sicurezza in cui lavorano gli operai, ma ancora non si è visto alcun risultato. Una cosa sarebbe evidente: se la vittima avesse indossato l’elmetto di sicurezza, con molta probabilità, non avrebbe riportato il trauma cranico che sarebbe stata la causa del suo decesso

mercoledì 3 dicembre 2025

Operaio di 27 anni, Mohssine Ghouati, morto il 3 dicembre a Montello

Un giovane operaio di 27 anni, Mohssine Ghouati, è morto il 3 dicembre 2025 alla Montello Spa a Montello (BG), schiacciato da un rullo trasportatore mentre lavorava come manutentore per una ditta esterna. La tragedia ha portato a proteste dei lavoratori e scioperi, con richieste di maggiore sicurezza. 

Dettagli dell'incidente:

Vittima: Mohssine Ghouati, 27 anni.

Data: Mercoledì 3 dicembre 2025.

Luogo: Stabilimento Montello Spa, Montello (BG).

Causa: È stato risucchiato e schiacciato da un rullo trasportatore mentre svolgeva attività di manutenzione in una buca di carico.

Reazione: L'incidente ha scatenato scioperi e proteste da parte dei sindacati (Fiom Cgil) per le condizioni di sicurezza e perché l'azienda non avrebbe fermato la produzione immediatamente

domenica 29 giugno 2025

T.U.S.L. N°81/2008

L'acronimo T.U.S.L. sta per Testo Unico di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.  Con il d.lgs del 9 aprile 2008, n°81 è nato un testo unico, "unico" al fine di dare certezza e direzione legislativa alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state introdotte novità rispetto alla precedente legge 626/'94, un nuovo sistema sanzionatorio

TITOLO I: principi comuni (art.1-61)

 

sabato 14 giugno 2025

Art. 1: si parla delle finalità, ossia garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale

 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.


2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

venerdì 13 giugno 2025

Art. 2: definizioni

 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:


a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;...; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (R.S.P.P.): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione" (A.S.P.P.): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) "medico competente" (M.C.): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"(R.L.S.): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

 n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

mercoledì 11 giugno 2025

differenza tra pericolo e rischio (esempi)








 

Art. 3: campi di applicazione

 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.


2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione(3).


3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.


3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo(2).


4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.


5. [Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore]. (1)


6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.


7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.


8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.


9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.


11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.


12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.


12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

 13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.


13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.


13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni

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