lunedì 17 giugno 2024

Art. 294 bis: Informazione e formazione dei lavoratori

 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:


a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) alla classificazione delle zone;

c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;

d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;

e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;

h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

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