martedì 8 ottobre 2024

Art. 240: esposizione non prevedibile.

 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza(1).


2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.


3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.


Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135

Nessun commento:

Posta un commento

👉DVR: richiedi verifica gratuita a Bergamo

Se hai un'attività a Bergamo, puoi contattarmi per una verifica preliminare della documentazione.   Tipologia azienda Bar Ristoran...