venerdì 17 gennaio 2025

Art. 141. SEZIONE VII. COSTRUZIONI EDILIZIE. Strutture speciali

 1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

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