giovedì 22 maggio 2025

Art. 17: divieto di delega

 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:


a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

1 commento:

  1. L'indelegabilità della valutazione del rischio non significa certo che al D.L sia preclusa la possibilità di rivolgersi a un professionista per la stesura del DVR, significa piuttosto che alla fine sarà lui ad apporvi firma, ossia ad assumersene la responsabilità finale. Un po' come quando ci rivolgiamo a un commercialista o ad un caf per la redazione del 730...

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