1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività :
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'indelegabilità della valutazione del rischio non significa certo che al D.L sia preclusa la possibilità di rivolgersi a un professionista per la stesura del DVR, significa piuttosto che alla fine sarà lui ad apporvi firma, ossia ad assumersene la responsabilità finale. Un po' come quando ci rivolgiamo a un commercialista o ad un caf per la redazione del 730...
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