giovedì 30 gennaio 2025

Art. 128: sottoponti

 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.


2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Nessun commento:

Posta un commento

👉DVR: richiedi verifica gratuita a Bergamo

Se hai un'attività a Bergamo, puoi contattarmi per una verifica preliminare della documentazione.   Tipologia azienda Bar Ristoran...